Trapani – Lo Stato nuovamente
condannato a risarcire un docente precario. Dopo il risarcimento di 150 mila
euro ad un precario insegnante di educazione fisica, il giudice del lavoro
di Trapani, Mauro Petrusa, ha condannato lo Stato a pagare 173 mila euro per
abuso di contratti a termine, mancati scatti d’anzianità e stipendi estivi non
corrisposti fino alla pensione. “La storia del docente precario siciliano – precisa
il presidente Marcello Pacifico dell’Anief e delegato Confedir - è quella dei due colleghi risarciti con cifre
analoghe pochi
giorni fa”. Dal 2000 il docente precario aveva accettato incarichi su posti disponibili e dal 2006, senza alcuna ragione sostitutiva, era stato chiamato a svolgere servizio su posti vacanti. Motivo per cui il giudice Petrusa ha rigettato la domanda di conversione del contratto ai sensi della recente sentenza della Cassazione che, pur richiamando la legge derogatoria n. 106/11, ha dichiarato l’illegittimità delle clausole appositive del termine dei contratti in base alla cospicua giurisprudenza comunitaria in materia. “Con questa sentenza – prosegue Pacifico – è stato disposto, quindi, non soltanto il pagamento di 21.094 euro degli scatti biennali di stipendio e delle mensilità estive per gli ultimi sei anni, a titolo di omissione retributiva e mancata progressione economica, oltre accessori, ma anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento di 148.050 euro del danno per lucro cessante futuro. Il Miur è stato infine condannato alla capitalizzazione e al pagamento dei 2/3 delle spese di lite”. Al contenzioso, secondo Marcello Pacifico, “queste espressioni dei giudici confermano la bontà delle nostre richieste di risarcimento danni per il servizio svolto dai precari negli ultimi dieci anni su posto vacante e disponibile. Stiamo ormai assistendo ad una “striscia” di condanne esemplari sul trattamento economico dei lavoratori precari, perfettamente in linea – conclude il presidente dell’ Anief - con quanto deciso dall’Europa che pone come discrimine non la natura del contratto ma la prestazione svolta”.
giorni fa”. Dal 2000 il docente precario aveva accettato incarichi su posti disponibili e dal 2006, senza alcuna ragione sostitutiva, era stato chiamato a svolgere servizio su posti vacanti. Motivo per cui il giudice Petrusa ha rigettato la domanda di conversione del contratto ai sensi della recente sentenza della Cassazione che, pur richiamando la legge derogatoria n. 106/11, ha dichiarato l’illegittimità delle clausole appositive del termine dei contratti in base alla cospicua giurisprudenza comunitaria in materia. “Con questa sentenza – prosegue Pacifico – è stato disposto, quindi, non soltanto il pagamento di 21.094 euro degli scatti biennali di stipendio e delle mensilità estive per gli ultimi sei anni, a titolo di omissione retributiva e mancata progressione economica, oltre accessori, ma anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento di 148.050 euro del danno per lucro cessante futuro. Il Miur è stato infine condannato alla capitalizzazione e al pagamento dei 2/3 delle spese di lite”. Al contenzioso, secondo Marcello Pacifico, “queste espressioni dei giudici confermano la bontà delle nostre richieste di risarcimento danni per il servizio svolto dai precari negli ultimi dieci anni su posto vacante e disponibile. Stiamo ormai assistendo ad una “striscia” di condanne esemplari sul trattamento economico dei lavoratori precari, perfettamente in linea – conclude il presidente dell’ Anief - con quanto deciso dall’Europa che pone come discrimine non la natura del contratto ma la prestazione svolta”.